Presentazione ed invio del Quadro AC, procedure e scadenze

Un adempimento fiscale dell’amministratore di condominio è quello della compilazione e presentazione del Quadro AC del modello Unico personale dell’amministratore, adempimento a cui è tenuto l’amministratore di condominio in carica al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (mod. Unico o mod. 730) e quindi dell’anno cui si riferisce la comunicazione.

Tale disposizione legislativa trova la sua fonte nell’art. 7, c. 9, D.P.R. n. 605/1973 in materia di «Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti». É tenuto alla compilazione del quadro AC l’amministratore di condominio, in carica al 31.12, indipendentemente dal fatto che al momento della compilazione o presentazione della dichiarazione l’amministrazione sia passata ad altro soggetto. Pertanto ritengo sia dovere dell’amministratore uscente consegnare al nuovo amministratore copia del Quadro AC e dell’attestazione della presentazione all’Anagrafe tributaria della predetta comunicazione al fine di consentirne la conservazione tra la documentazione fiscale del condominio.

 

Quando presentare il Quadro AC

La scadenza della presentazione ed invio telematico del quadro AC è al 30 settembre, cioè alla presentazione della Dichiarazione dei redditi Unico, mediante procedura telematica con Fisco Online oppure mediante un intermediario (Dottore Commercialista, Ragioniere, Caf etcc.) abilitato al servizio Entratel. Nel caso in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi ovvero rediga come propria dichiarazione dei redditi il mod. 730 in luogo del mod. Unico, il Quadro AC deve comunque essere presentato unitamente al frontespizio del mod. Unico con le modalità ed i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello, 30 settembre. L’amministratore che intende avvalersi della possibilità di ravvedere la presentazione di UNICO (e quindi del Quadro AC) nei 90 giorni successivi al termine ordinario(29/12/2015), deve versare una sanzione ridotta pari a 25 euro. Il versamento dovrà essere effettuato mediante delega di pagamento modello F24, avendo cura di indicare il codice tributo 8911 e, quale anno di riferimento, l’anno in cui si è commessa la tardiva presentazione. Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni sono, invece, considerate omesse e l’omessa presentazione del Quadro AC è soggetta a sanzione che va da 258 a 2.065 euro, non ha conseguenze per il condominio bensì esclusivamente per ‘amministratore di condominio. All’uopo si precisa che l’obbligo di presentazione del Quadro AC sussiste anche nell’ambito di un condominio quando i condòmini non sono più di otto e la carica di amministratore sia stata conferita pur non essendo obbligatoria ex lege art. 1129 c.c.. I

 

 

Palombo Gianluigi Dott. Commercialista – Socio Anammi n. M014 Articolo su rivista “Condominio Oggi” Anno XVIII n. 88 – 2015